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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E MODIFICA DEL PIANO DOPO L’OMOLOGAZIONE

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E MODIFICA DEL PIANO DOPO L’OMOLOGAZIONE

Importante modifica normativa in materia di procedure concorsuali e segnatamente con riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito.

Invero, l’art. 37-ter del DL 41/2021 convertito ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In base al nuovo co. 8 dell’art. 182-bis del RD 267/42, dopo l’omologazione, l’imprenditore – in via unilaterale – può apportare al piano le necessarie modifiche sostanziali, che siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista, di cui all’art. 182-bis co. 1 del RD 267/42, il rinnovo della relazione.

In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al co. 4 dell’art. 182-bis del RD 267/42.

D.L. n. 41 22.3.2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg

Legge n. 69 del 21.05.2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg

 

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