Iblaw - Studio Legale Prato e Firenze | Cass. Civ. ordinanza n. 28718-2020
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Cass. Civ. ordinanza n. 28718-2020

Cass. Civ. ordinanza n. 28718-2020

cass. civ. ordinanza-28718-2020

Con l’ordinanza 10 novembre – 16 dicembre 2020, n. 28718 la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, si è pronunciata in merito alla responsabilità dell’amministratore nei confronti della società ex art.2932 c.c..

La Cassazione muove dal presupposto che la responsabilità degli amministratori sia equiparabile allo schema della responsabilità contrattuale e conseguentemente pone a carico della società attrice “la prova dell’illiceità dei comportamenti” dell’amministratore ed, eventualmente, la prova del danno subito.

In particolare, la Corte chiarisce che, nel caso in cui il comportamento dell’amministratore non sia in sé vietato, “l’onere della prova dell’attore / attrice non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza (cfr. Cass. n. 2975 del 2020, in motivazione, cass n. 1045 del 2007).

Si ricorda come, in ambito societario, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per il rischio d’impresa, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (c.d. business judgement rule).

Nonostante ciò, è possibile andare a sindacare “l’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventivo, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità” e, di conseguenza, la diligenza mostrata dall’amministratore nella valutazione dei margini di rischio.

La Corte Suprema, in buona sostanza, ribadisce che in nessun caso il giudice può spingersi a valutare il merito delle scelte imprenditoriali, a meno che queste “non risultino manifestamente avventate ed imprudenti” ad un giudizio “ex ante”, ossia nelle medesime condizioni in cui queste furono prese, all’epoca, dall’amministratore.

 

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