Iblaw - Studio Legale Prato e Firenze | Cassazione civile sentenza n. 1225 del 10 maggio 2021
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Cassazione civile sentenza n. 1225 del 10 maggio 2021

Cassazione civile sentenza n. 1225 del 10 maggio 2021

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Non basta la generica avvertenza sulla non sicurezza del prodotto contenuta nel bugiardino per escludere la responsabilità della causa farmaceutica.

La Suprema Corte rileva come il giudice di merito abbia accertato il nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la patologia contratta dal medico.

La responsabilità del produttore non è esclusa dalla circostanza di aver fornito, tramite il foglietto illustrativo, un’informazione sulla generica “non sicurezza” del prodotto (Cass. 6007/2007).Al contrario, è necessaria un’avvertenza specifica che consenta al consumatore di acquisire la consapevolezza circa il verificarsi del pericolo descritto nel bugiardino a causa dell’uso del farmaco. Solo in tal modo, l’utilizzatore può effettuare una valutazione consapevole tra rischi e benefici. Inoltre, nel caso in cui il consumatore si esponga volontariamente al rischio, potrà eventualmente, ravvisarsi un suo concorso di colpa (ex art. 1227 c.c.), in caso di sottovalutazione o di abuso del farmaco.

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