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Condominio & Locazioni – Distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’azienda in affitto.

Condominio & Locazioni – Distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’azienda in affitto.

Affitto d’Azienda- A chi spettano le Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria – Alleggerimento degli obblighi manutentivi in capo al Locatore poiché il Conduttore fa proprio il reddito derivante dalla cosa per mantenere l’equilibrio sinallagmatico: L’affittuario dell’azienda ha l’obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che – a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa) – i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati “in negativo” e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discretivo certo, l’elenco esemplificativo delle riparazioni straordinarie di cui all’art. 1005 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall’usufrutto.

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