Iblaw - Studio Legale Prato e Firenze | Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29.
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Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29.

Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 10 maggio 2020, n. 29.

Misure urgenti in materia di detenzione  domiciliare  o  differimento
dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione  della
custodia  cautelare  in  carcere  con   la   misura   degli   arresti
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19,
di  persone  detenute  o  internate  per  delitti   di   criminalita'
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti
o per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione mafiosa, nonche'  di  detenuti  e  internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di  colloqui  con  i
congiunti o con altre persone cui hanno  diritto  i  condannati,  gli
internati e gli imputati.

 

 Vigente al: 11-5-2020

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  161,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure  in  materia  di   detenzione   domiciliare   o   differimento
dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione  della
custodia  cautelare  in  carcere  con   la   misura   degli   arresti
domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19,
di  persone  detenute  o  internate  per  delitti   di   criminalita'
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di
associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti
o per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione mafiosa, nonche'  di  detenuti  e  internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di  colloqui  con  i
congiunti o con altre persone cui hanno  diritto  i  condannati,  gli
internati e gli imputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario 
 
  1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge  26  luglio  1975,  n.
354, le parole «nei commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle  seguenti:
«nei commi 1, 1-bis e 1-ter». 

                               Art. 2 
 
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento
  della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Quando i condannati e gli internati per i delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto  commesso  avvalendosi  delle  condizioni  o  al  fine  di
agevolare l'associazione mafiosa,  o  per  un  delitto  commesso  con
finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del  codice
penale, nonche' i condannati e gli  internati  sottoposti  al  regime
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono
ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono  del  differimento
della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria  da  COVID-19,
il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza  che  ha
adottato  il  provvedimento,  acquisito  il  parere  del  Procuratore
distrettuale antimafia del luogo in cui e' stato commesso il reato  e
del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati
ed internati gia' sottoposti al regime di cui  al  predetto  articolo
41-bis,  valuta  la  permanenza  dei  motivi   legati   all'emergenza
sanitaria entro il  termine  di  quindici  giorni  dall'adozione  del
provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione
e'  effettuata  immediatamente,  anche  prima  della  decorrenza  dei
termini  sopra  indicati,   nel   caso   in   cui   il   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  comunica  la  disponibilita'  di
strutture penitenziarie o di reparti di  medicina  protetta  adeguati
alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso  alla
detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. 
  2. Prima di provvedere l'autorita'  giudiziaria  sente  l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
Regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta  in  cui  il  condannato  o  l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del  differimento
della pena puo'  riprendere  la  detenzione  o  l'internamento  senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute. 
  3. L'autorita'  giudiziaria  provvede  valutando  se  permangono  i
motivi  che  hanno  giustificato  l'adozione  del  provvedimento   di
ammissione alla detenzione domiciliare o  al  differimento  di  pena,
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute del  detenuto  o  dell'internato.  Il  provvedimento  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  revoca  la  detenzione  domiciliare  o   il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo. 

                               Art. 3 
 
Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in
  carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi
  all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Quando, nei confronti  di  imputati  per  delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di  agevolare
l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso  con  finalita'  di
terrorismo ai  sensi  dell'articolo  270-sexies  del  codice  penale,
nonche' di  imputati  sottoposti  al  regime  previsti  dall'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e'  stata  disposta  la
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura  degli
arresti domiciliari per motivi connessi  all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza  dei  predetti
motivi entro il termine di quindici giorni  dalla  data  di  adozione
della  misura  degli  arresti  domiciliari  e,  successivamente,  con
cadenza mensile, salvo quando  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria comunica la disponibilita' di strutture penitenziarie o
di reparti di medicina protetta adeguati alle  condizioni  di  salute
dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce  elementi  in
ordine  al  sopravvenuto  mutamento  delle   condizioni   che   hanno
giustificato  la  sostituzione  della   misura   cautelare   o   alla
disponibilita' di  strutture  penitenziarie  o  reparti  di  medicina
protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede  al
giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se  reputa
che permangono le originarie esigenze cautelari. 
  2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo  299,  comma  1,
del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
Regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta in cui l'imputato puo' essere nuovamente
sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza  pregiudizio  per
le sue  condizioni  di  salute.  Il  giudice  provvede  valutando  la
permanenza  dei  motivi  che  hanno   giustificato   l'adozione   del
provvedimento di sostituzione della  custodia  cautelare  in  carcere
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere  allo  stato
degli atti, il giudice  puo'  disporre,  anche  di  ufficio  e  senza
formalita',  accertamenti  in  ordine  alle  condizioni   di   salute
dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli
220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti
nei successivi quindici giorni. 

                               Art. 4 
 
Misure urgenti anti-COVID 19 per  gli  istituti  penitenziari  e  gli
                   istituti penali per i minorenni 
 
  1.  Al  fine   di   consentire   il   rispetto   delle   condizioni
igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio  di  diffusione  del
COVID-19, negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino  alla  data  del  30
giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e  gli  imputati  a  norma  degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza,
mediante,  ove  possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di  cui
dispone  l'amministrazione  penitenziaria  e  minorile   o   mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 121 del 2018. 
  2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto  penale
per minorenni, sentiti, rispettivamente,  il  provveditore  regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro  per  la
giustizia  minorile,  nonche'  l'autorita'  sanitaria  regionale   in
persona del Presidente della Giunta  della  Regione  stabilisce,  nei
limiti di legge, il  numero  massimo  di  colloqui  da  svolgere  con
modalita' in presenza, fermo il diritto dei condannati,  internati  e
imputati ad almeno un colloquio al mese  in  presenza  di  almeno  un
congiunto o altra persona. 

                               Art. 5 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  2  e  3  si  applicano  ai
provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare   o   di
differimento della pena e  ai  provvedimenti  di  sostituzione  della
misura cautelare della custodia in carcere con quella  degli  arresti
domiciliari adottati successivamente  al  23  febbraio  2020.  Per  i
provvedimenti di cui al periodo precedente gia' emessi alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici  giorni
previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 

                               Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Conte, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Bonafede, Ministro della giustizia           
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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