Iblaw - Studio Legale Prato e Firenze | Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23. 
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Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23. 

Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23. 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  in
legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in  legge
con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  5  marzo
2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile  2020
recante "Modifica del quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi; 
  Considerata, a tal  fine,  l'esigenza  di  rafforzare  il  supporto
all'export e all'internalizzazione delle  imprese  mediante  adozione
del meccanismo di assunzione diretta a  carico  dello  Stato  di  una
quota   preponderante   degli   impegni   derivanti    dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di  mercato  ai
sensi della normativa dell'Unione europea; 
  Considerata  l'esigenza,  a  fronte   dei   significativi   impatti
economici derivanti dall'emergenza  sanitaria,  di  prevedere  misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato
per operazioni di esportazione in alcuni settori; 
  Considerato,  altresi',   che   SACE   S.p.A.   in   virtu'   della
specializzazione acquisita nella valutazione del  merito  di  credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione  del  prezzo
congruo delle garanzie, appare  il  soggetto  idoneo  a  svolgere  la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto  dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,
tramite la concessione di diritto della garanzia  dello  Stato  sugli
impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria  di  rilascio  di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  in  materia  di  continuita'  delle  imprese,   di
adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno,  della  giustizia,   della   difesa,   dello   sviluppo
economico,  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,  della
salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  per  la
pubblica amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,
per il sud e la coesione territoriale, per le politiche  giovanili  e
lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia  e  per  gli  affari
europei;; 
 
                              E M AN A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese) 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese  con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle  banche
e da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito,  SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita'  con
la normativa europea in tema di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi
professionisti  titolari  di  partita  IVA,  che  abbiano  pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Le garanzie di cui al comma  1  sono  rilasciate  alle  seguenti
condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2020,  per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la  possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24
mesi; 
    b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa europea; 
    c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'  superiore
al maggiore tra i seguenti elementi: 
      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa  relativi  al
2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione
fiscale; 
      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa  relativi  al
2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l'impresa  abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di
attivita', come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa; 
    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre il: 
      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino  a  1,5
miliardi di euro; 
      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio
della garanzia sono le seguenti: 
      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e
conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 
    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all'impresa
successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito; 
    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e
il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa; 
    i) l'impresa che beneficia della garanzia  assume  l'impegno  che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte
del  medesimo  gruppo  cui  la  prima  appartiene,  non  approvi   la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni  nel  corso  del
2020; 
    l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l'impegno  a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del
rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; 
    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, investimenti o  capitale  circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali  che
siano  localizzati  in  Italia,  come  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. 
  3. Ai fini dell'individuazione  del  limite  di  importo  garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da
parte dell'impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo
ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo  gruppo
quando la prima e' parte di un  gruppo,  siano  beneficiari  di  piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  della  percentuale  di  garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L'impresa
richiedente e' tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del
finanziamento. 
  5. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
condizioni previsti dal presente articolo. 
  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con  valore
del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base  dei  dati
risultanti da bilancio ovvero di  dati  certificati  con  riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa  non
ha  approvato  il  bilancio,  si  applica   la   seguente   procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: 
    a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di  un  finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con
altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo
Stato; 
    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del
finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.  e
quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo  del
processo deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 
    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 
  7. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della
garanzia e del corrispondente codice unico  e'  subordinato  altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della  garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le
percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di
percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7. 
  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita'  attuative  e  operative,  ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono
essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle Finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata  all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
concessa, in conformita' con la  normativa  dell'Unione  europea,  la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il  31  dicembre  2020
derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in
Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una
riduzione del fatturato  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
"COVID-19"  e  che  prevedano  modalita'  tali   da   assicurare   la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e'  a  prima  richiesta,
incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche'  di  quelle  concesse  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente  importo,
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
la gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto
corrente di tesoreria centrale.
 Art. 2 
 
                 Misure urgenti per l'ordinato avvio 
                   dell'anno scolastico 2020/2021 
 
  1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,
misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  comunque
entro  la  data  del  15  settembre  2020,  nonche'   degli   aspetti
procedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,
assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  di  contratti   a   tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione  delle  stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenza
sulla sede previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  delle  facolta'
assunzionali disponibili; 
    c) alla previsione,  con  riferimento  all'ordinata  prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  64,  che,  qualora  alcune
graduatorie  di  cui  al  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.  1084,  e
successive  modificazioni,  risultino  esaurite,  esclusivamente  per
l'anno  scolastico  2020/2021,  hanno   vigenza   le   corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero  degli  affari  esteri  9
agosto 2013, n. 4055 e  25  novembre  2013,  n.  4944,  e  successive
modificazioni,   concernenti   l'approvazione    delle    graduatorie
definitive delle prove  di  accertamento  linguistico,  affinche'  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie,  anche  per  aree  linguistiche
diverse  e  per  classi   di   concorso   affini,   in   applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; 
    d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  a
quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  2.  Relativamente  alle  attivita'  del  sistema  della  formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. 
  3. In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche
in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a
disposizione. Le prestazioni lavorative e  gli  adempimenti  connessi
dei dirigenti  scolastici  nonche'  del  personale  scolastico,  come
determinati  dal  quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  fermo
restando quanto stabilito al primo  periodo  e  all'articolo  87  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere  ogni  diffusione
del contagio. 
  4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3  maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di  cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima  legge,  sono  attuate
nell'anno  scolastico  2020/2021  per  spiegare  efficacia   per   il
conferimento  delle  supplenze  a  decorrere   dall'anno   scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021,  restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi  elenchi  aggiuntivi,  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno  2015,
e  successive  modificazioni,  da  compilarsi,  per  la  finestra  di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31  agosto
2020,  anche  per  i  soggetti  in  possesso  del  solo   titolo   di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere  dall'anno
scolastico 2021/2022. 
  5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova  del  personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi  dell'articolo  1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede  di  comitato  di  valutazione  di  cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata. 
  6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  i  viaggi
d'istruzione, le iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
  Art. 3 
 
              Misure urgenti per la tempestiva adozione 
           dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del  decreto  legislativo
30 giugno  1999,  n.  233,  il  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di  sette  giorni
dalla richiesta da parte del  Ministro  dell'istruzione.  Decorso  il
termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. 
  2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  a  decorrere  dalla
deliberazione dello stato di emergenza, per i  quali  non  sia  stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per  renderlo,  il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  Art. 4 
 
                 Sospensione delle prove concorsuali 
                  per l'accesso al pubblico impiego 
 
  1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende  riferita
esclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove   concorsuali   delle
medesime procedure. 
 Art. 5 
 
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
  per  l'accesso  alle  professioni  vigilate  dal  Ministero   della
  giustizia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo  periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  alle  procedure   concorsuali   previste   dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della  giustizia  e  agli  esami  di  abilitazione  per
l'accesso  alle  medesime  professioni,  ivi   comprese   le   misure
compensative per il  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
conseguite all'estero. 
 Art. 6 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   Stato   di
  abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e   dei   tirocini
  professionalizzanti e curriculari 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  5,  qualora  sia
necessario in relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con
uno o piu' decreti del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
possono essere definite, anche in deroga  alle  vigenti  disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206,  in  materia  di  riconoscimento
delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della
prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo
alimentare, dottore  commercialista  ed  esperto  contabile,  nonche'
delle  prove  integrative  per  l'abilitazione  all'esercizio   della
revisione legale. 
  2. Con i  decreti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale. 
  3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui  all'articolo  41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo   di   sospensione   delle   udienze   dovuto   all'emergenza
epidemiologica  determinata  dal  diffondersi  del  COVID-19,  e'  da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di  cui  all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17  marzo  2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la  laurea  in  giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto  all'emergenza  epidemiologica  determinata  dal
diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le  attivita'  formative
dei tirocini, di cui all'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il  Ministro  della
giustizia  predispone  con  proprio  decreto  tutti   gli   strumenti
necessari alla prosecuzione  delle  attivita'  formative  a  distanza
durante il suddetto periodo di sospensione. 
  4.  Ai  fini  del  conseguimento  dei  requisiti   necessari   alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione  all'esercizio  di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le  sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato  dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio  2020,  le  amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non  tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti,  al  fine
di  consentire  il  riconoscimento  degli   anzidetti   requisiti   e
l'ammissione dei candidati che abbiano  conseguito  la  laurea  nella
sessione di  cui  all'articolo  101,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. 
  Art. 7 
 
Misure urgenti per assicurare la  continuita'  della  gestione  delle
  Universita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
  musicale e coreutica 
 
  1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli  atenei
e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le  procedure  elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali  e  monocratici  dei  predetti
enti, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
ovvero da svolgersi durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino  al
perdurare dello stato di emergenza  medesimo.  Per  la  durata  dello
stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione
dell'incarico  da  parte  degli   organi   monocratici,   intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge  o  dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di  prima  fascia
delle strutture interessate. I  soggetti  che,  a  qualsiasi  titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
funzioni  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo,  ovvero  quelli
subentrati ai sensi del  secondo  periodo,  proseguono  nell'incarico
fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge  30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle  disposizioni
di  legge  o  statutarie  che  prevedano  limitazioni  alle  relative
funzioni. Al termine dello stato di emergenza,  gli  enti  provvedono
alla rinnovazione degli atti relativi  alle  procedure  elettorali  e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati  dallo  statuto  e
dai regolamenti interni. 
 Art. 8 
 
                      Clausole di salvaguardia 
                     e di invarianza finanziaria 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente decreto  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
   Art. 9 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
                                Manfredi, Ministro dell'universita' e
                                della ricerca 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
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