10 Apr Emergenza COVID-19 – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23.
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by iblaw
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in
legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo
2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020
recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli
effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure
di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi;
Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto
all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione
del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una
quota preponderante degli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai
sensi della normativa dell'Unione europea;
Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti
economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato
per operazioni di esportazione in alcuni settori;
Considerato, altresi', che SACE S.p.A. in virtu' della
specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione del prezzo
congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,
tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli
impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria di rilascio di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
prevedere misure in materia di continuita' delle imprese, di
adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della
salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie,
per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e
lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia e per gli affari
europei;;
E M AN A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche
e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' con
la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti
condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24
mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore
al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al
2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al
2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio
della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per
capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo
garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e
il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del
2020;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del
rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da
parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo
ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo
quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa
richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del
finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in
favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore
del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non
ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con
altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo
Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del
finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e
quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del
processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della
garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le
percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di
percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a
SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
concessa, in conformita' con la normativa dell'Unione europea, la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una
riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19" e che prevedano modalita' tali da assicurare la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per
effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta,
incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo,
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale.
Art. 2
Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e
delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque
entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti
procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,
assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza
sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'
assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune
graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per
l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9
agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive
modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie
definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a
quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche
in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi
dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come
determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione
del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il
conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,
e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto
2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Art. 3
Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica
istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni
dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il
termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla
deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato
ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il
termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 4
Sospensione delle prove concorsuali
per l'accesso al pubblico impiego
1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita
esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle
medesime procedure.
Art. 5
Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione
per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della
giustizia
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto
compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza
del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per
l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure
compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali
conseguite all'estero.
Art. 6
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia
necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con
uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento
delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della
prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche'
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione professionale.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il
periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016,
n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale
di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita' formative
dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della
giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti
necessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanza
durante il suddetto periodo di sospensione.
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla
partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di
una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole
sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra
il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener
conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine
di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e
l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella
sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
Art. 7
Misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle
Universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei
e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti
enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al
perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello
stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione
dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo
statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia
delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli
subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico
fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle
durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni
di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative
funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono
alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e
allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e
dai regolamenti interni.
Art. 8
Clausole di salvaguardia
e di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Manfredi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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