Iblaw - Studio Legale Prato e Firenze | Nessuna efficacia esimente del modello 231 laddove il datore di lavoro abbia omesso la previsione di taluni rischi
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Nessuna efficacia esimente del modello 231 laddove il datore di lavoro abbia omesso la previsione di taluni rischi

Nessuna efficacia esimente del modello 231 laddove il datore di lavoro abbia omesso la previsione di taluni rischi

Nessuna efficacia esimente del modello 231, laddove il datore di lavoro abbia omesso la previsione di taluni rischi

Nessuna efficacia esimente del modello 231, laddove il datore di lavoro abbia omesso, nella redazione del dvr, la previsione di taluni rischi e le conseguenti misure prevenzionistiche, il verificarsi dei quali ai danni del lavoratore conduce ineludibilmente verso la sentenza di condanna (Cass. Pen. Sez. IV n. 4075 del 3 febbraio 2021).

Lo si apprende dalla lettura del testo della sentenza formulata dalla Cassazione Sez. IV n. 4075 del 3 febbraio 2021, che nel dichiarare manifestamente infondati i motivi della difesa, proposti a suffragio delle proprie ragioni, dichiara il ricorso inammissibile, rappresentando che “Va evidenziato che per il dettato della normativa prevenzionistica e per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità la circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.

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