15 Giu Ordinanza di rimessione N. R.G. 91/2009
Finalmente un intervento del Giudice nell’interesse del Creditore: il Tribunale di Piacenza solleva questione di costituzionalità sulla Sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore nella parte in cui gli artt. 54-ter e 103 comma 6 D.L.18/2020 e successive modificazioni e integrazioni:
1) precludono al giudice: a) ogni valutazione sull’anteriorità o meno dell’esposizione debitoria all’emergenza sanitaria e, in ogni caso, al periodo di vigenza della sospensione; b) ogni valutazione sulla opponibilità alla procedura del titolo abitativo; c) la possibilità di limitare l’effetto sospensivo ai soli beni oggetto di diritto di abitazione; d) la possibilità di limitare l’effetto sospensivo alle sole attività processuali che determinino la liberazione coattiva dell’immobile;
2) determinano l’irragionevole disparità di trattamento del processo esecutivo rispetto ad altre attività, giurisdizionali e non, non soggette a sospensione;
3) determinano un’irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata del creditore;
4) determinano un’irragionevole compressione del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Covid 964b8-ordinanza-di-rimessione-qlc-54-ter_definitiva_omissis
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