28 Set Trasferimento beni immobili in sede di Separazione e Divorzio
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza 21761 dello scorso luglio si sono pronunciate a risoluzione di una questione di particolare importanza. Nello specifico hanno affermato che le clausole dell’accordo di divorzio o di separazione aventi ad oggetto il trasferimento di un bene immobile in favore di uno dei coniugi e/o dei loro figli sono valide e costituiscono valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Il medesimo principio si applica anche per il trasferimento di beni mobili e/o di altri diritti reali.
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