08 Apr Vecchi debiti
- Trib.-Prato-29-marzo-2021
- Cass.-Civ.-Sez.-VI-ordinanza-n.-24798-del-5-novembre-2020-Pres.-Scadaferri-Rel.-Terrusi
Illegittima l’azione della società cessionaria del credito in assenza di prova dell’effettivo acquisto.
Il Tribunale di Prato, con una recente Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Elena Moretti, ha applicato un principio già affermato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza 05.11.2020, n.° 24798).
Nello specifico, secondo il provvedimento in questione, l’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l’iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto. In altre parole, tale pubblicazione non ha valenza costitutiva del credito e non sana eventuali vizi dell’atto giudiziale posto in essere nei confronti del debitore.
Pertanto, la parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario (cioè la parte che – ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – ha provveduto all’acquisto in blocco di una serie di crediti c.d. incagliati), difetta di legittimazione sostanziale ove non sia in grado di provare con documentazione idonea l’inclusione del credito oggetto di azione giudiziaria/esecutiva nell’operazione di cartolarizzazione (salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta).
Per effetto di tale pronuncia, ove Vi fosse notificata – giudizialmente o stragiudizialmente – una richiesta di pagamento per un vecchio credito non onerato potrete prendere contatti con il nostro studio per valutare la legittimità di tale richiesta.
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